Art. 1.
(Finalità).

      1. La Repubblica, in armonia con l'Unione Europea e con le regioni, sostiene la pesca marittima professionale anche mediante la promozione delle attività turistiche connesse alla pesca, in particolare dell'ittiturismo, allo scopo di:

          a) integrare i redditi degli imprenditori ittici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni;

          b) promuovere l'occupazione e il miglioramento delle condizioni di vita degli imprenditori ittici e delle loro famiglie;

          c) sviluppare il turismo sociale e giovanile;

          d) promuovere il consumo di prodotti ittici nazionali, con particolare riguardo alle specie meno note e con scarsa richiesta di mercato;

          e) favorire la conoscenza delle tradizioni del mondo della pesca.